Art. 2
In vigore dal 27 giu 1972
Il comprensorio di bonifica montana risultante dalla unione delle valli di Cavargna e Rezzo con l'ampliamento di cui all'articolo precedente, assume la denominazione di comprensorio di bonifica montana del bacino idrografico del Ticino Comasco.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971
SARAGAT
NATALI - LAURICELLA - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 49. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-13;1442#art-2