Art. 1
In vigore dal 27 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta del consorzio del bacino imbrifero montano del Ticino in provincia di Como, confermata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Como in data 20 dicembre 1969, per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, del territorio comprendente la superficie totale e parziale di alcuni comuni ricadenti nella provincia di Como della superficie di ha. 12.555, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana già classificato delle valli di Cavargna e Rezzo;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
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Il territorio comprendente la superficie totale e parziale di alcuni comuni, ricadenti nella provincia di Como, della superficie di ha. 12.555 ed il cui perimetro è riportato con una linea continua di colore verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana delle valli di Cavargna e Rezzo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-13;1442#art-1