Art. 1

In vigore dal 23 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 1 a 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: . - L'Istituto universitario di architettura di Venezia contribuisce all'elaborazione e trasmissione della cultura architettonica e urbanistica, promuovendo studi e ricerche scientifiche e progettuali nell'ambito dell'architettura e dell'urbanistica, che valgono a preparare gli iscritti al conseguimento della laurea in architettura o in urbanistica (Scienze urbane e regionali), a compimento degli studi relativi. Art. 2. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia è articolato in due corsi di laurea, uno in architettura ed uno in urbanistica. La durata dei due corsi di studi per il conseguimento delle rispettive lauree è di cinque anni, dopo i quali, espletate tutte le prove, si consegue la laurea in architettura o in urbanistica: la prova di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi riguardante una ricerca compiuta nell'ambito del proprio piano di studi. Gli studenti sono tenuti a seguire corsi di insegnamento, a condurre ricerche e a svolgere un piano di studio per la laurea. Art. 3. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici: Istituto di composizione architettonica; Istituto di composizione urbanistica; Istituto di economia urbana e regionale; Istituto di pianificazione urbana e territoriale; Istituto di rilievo e restauro; Istituto di scienze delle costruzioni; Istituto di storia dell'architettura. Detti istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con altri istituti progressivamente con deliberazione del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti. Art. 4. - La gestione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è affidata ai seguenti organi: a) Consiglio di facoltà; b) Consiglio di amministrazione; c) Consiglio di corso di laurea in architettura; d) Consiglio di corso di laurea in urbanistica. La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà corrisponderanno alle norme stabilite dal testo unico delle leggi vigenti. Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i rispettivi docenti, assistenti e ricercatori di ogni ordine e grado e dalle rappresentanze degli studenti secondo i rispettivi corsi di laurea, e del personale non docente, secondo modalità da esse due categorie determinate. Il consiglio elegge il presidente fra i professori di ruolo per la durata di un biennio. I consigli di corso di laurea hanno il compito: a) di programmare e coordinare i diversi corsi di insegnamento in collaborazione con il consiglio di facoltà; b) di specificare le modalità per gli esami, per le verifiche delle ricerche svolte e per la laurea in conformità alle disposizioni vigenti e alle deliberazioni di ordine generale assunte dal Consiglio di facoltà in materia. Art. 5. - È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 6 - Corso di laurea in architettura. - Gli insegnamenti fondamentali obbligatori sono i seguenti: 1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + un semestre); 2) Arredamento (annuale); 3) Composizione architettonica (quinquennale); 4) Disegno e rilievo (annuale); 5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 6) Fisica (semestrale); 7) Fisica tecnica e impianti (annuale); 8) Geometria descrittiva (annuale); 9) Igiene edilizia (semestrale); 10) Statica (annuale); 11) Restauro dei monumenti (annuale); 12) Scienza delle costruzioni (annuale); 13) Storia dell'architettura (biennale); 14) Tecnica delle costruzioni (annuale); 15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 16) Urbanistica (biennale). Gli insegnamenti complementari da cui la facoltà sceglierà annualmente i quattordici da attivare, stabilendone la loro durata, sono i seguenti: 1) Letteratura italiana; 2) Plastica ornamentale; 3) Lingua straniera; 4) Arte dei giardini; 5) Scenografia; 6) Decorazione; 7) Materie giuridiche; 8) Applicazioni di geometria descrittiva; 9) Architettura sociale; 10) Allestimento e museografia; 11) Indirizzi dell'architettura moderna; 12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; 13) Complementi di matematica; 14) Consolidamento ed adattamento degli edifici; 15) Disegno dal vero; 16) Ponti e grandi strutture; 17) Impianti speciali; 18) Istituzioni di storia dell'arte; 19) Illuminazione e acustica nell'edilizia; 20) Letteratura artistica; 21) Pianificazione territoriale urbanistica; 22) Progettazione artistica per l'industria; 23) Storia dell'urbanistica; 24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; 25) Tipologia strutturale; 26) Unificazione edilizia e prefabbricazione; 27) Materiali da costruzione speciali; 28) Complementi di fisica; 29) Costruzioni in zone sismiche; 30) Sociologia; 31) Economia dello spazio; 32) Topografia; 33) Analisi dei sistemi urbani; 34) Caratteri distributivi degli edifici; 35) Architettura del paesaggio; 36) Analisi dei sistemi di movimento nel territorio; 37) Storia delle teorie architettoniche; 38) Tipologia edilizia; 39) Tecnica del restauro urbano; 40) Architettura del territorio. Art. 7. - Nel corso di laurea in architettura sono stabilite le seguenti precedenze di esame: non si può essere ammessi all'esame di "Fisica tecnica e impianti" e di "Statica" se non si sono superati gli esami di "Analisi matematica e geometria analitica"; all'esame di "Scienza delle costruzioni" se non si è superato l'esame di "Statica"; all'esame di "Composizione architettonica" successivo senza aver superato il precedente; all'esame di "Tecnica delle costruzioni" senza aver superato "Scienza delle costruzioni"; gli esami di "Urbanistica" e di "Composizione architettonica" sono mantenuti fissi nell'ordine dei corsi. Art. 8. - Lo studente deve seguire, oltre ai corsi fondamentali, insegnamenti facoltativi per un totale di sei annualità, scelti tra quelli attivati dall'istituto universitario di architettura o da altre facoltà, in relazione al proprio piano di studi approvato dal consiglio di facoltà e superare i relativi esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 69. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-08;1288#art-1

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