Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 1 a 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia contribuisce all'elaborazione e trasmissione della cultura architettonica e urbanistica, promuovendo studi e ricerche scientifiche e progettuali nell'ambito dell'architettura e dell'urbanistica, che valgono a preparare gli iscritti al conseguimento della laurea in architettura o in urbanistica (Scienze urbane e regionali), a compimento degli studi relativi.
Art. 2. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia è articolato in due corsi di laurea, uno in architettura ed uno in urbanistica.
La durata dei due corsi di studi per il conseguimento delle rispettive lauree è di cinque anni, dopo i quali, espletate tutte le prove, si consegue la laurea in architettura o in urbanistica: la prova di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi riguardante una ricerca compiuta nell'ambito del proprio piano di studi.
Gli studenti sono tenuti a seguire corsi di insegnamento, a condurre ricerche e a svolgere un piano di studio per la laurea.
Art. 3. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici:
Istituto di composizione architettonica;
Istituto di composizione urbanistica;
Istituto di economia urbana e regionale;
Istituto di pianificazione urbana e territoriale;
Istituto di rilievo e restauro;
Istituto di scienze delle costruzioni;
Istituto di storia dell'architettura.
Detti istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con altri istituti progressivamente con deliberazione del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti.
Art. 4. - La gestione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è affidata ai seguenti organi:
a) Consiglio di facoltà;
b) Consiglio di amministrazione;
c) Consiglio di corso di laurea in architettura;
d) Consiglio di corso di laurea in urbanistica.
La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà corrisponderanno alle norme stabilite dal testo unico delle leggi vigenti.
Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i rispettivi docenti, assistenti e ricercatori di ogni ordine e grado e dalle rappresentanze degli studenti secondo i rispettivi corsi di laurea, e del personale non docente, secondo modalità da esse due categorie determinate. Il consiglio elegge il presidente fra i professori di ruolo per la durata di un biennio.
I consigli di corso di laurea hanno il compito:
a) di programmare e coordinare i diversi corsi di insegnamento in collaborazione con il consiglio di facoltà;
b) di specificare le modalità per gli esami, per le verifiche delle ricerche svolte e per la laurea in conformità alle disposizioni vigenti e alle deliberazioni di ordine generale assunte dal Consiglio di facoltà in materia.
Art. 5. - È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 6 - Corso di laurea in architettura. - Gli insegnamenti fondamentali obbligatori sono i seguenti:
1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica e impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).
Gli insegnamenti complementari da cui la facoltà sceglierà annualmente i quattordici da attivare, stabilendone la loro durata, sono i seguenti:
1) Letteratura italiana;
2) Plastica ornamentale;
3) Lingua straniera;
4) Arte dei giardini;
5) Scenografia;
6) Decorazione;
7) Materie giuridiche;
8) Applicazioni di geometria descrittiva;
9) Architettura sociale;
10) Allestimento e museografia;
11) Indirizzi dell'architettura moderna;
12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
13) Complementi di matematica;
14) Consolidamento ed adattamento degli edifici;
15) Disegno dal vero;
16) Ponti e grandi strutture;
17) Impianti speciali;
18) Istituzioni di storia dell'arte;
19) Illuminazione e acustica nell'edilizia;
20) Letteratura artistica;
21) Pianificazione territoriale urbanistica;
22) Progettazione artistica per l'industria;
23) Storia dell'urbanistica;
24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni;
25) Tipologia strutturale;
26) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
27) Materiali da costruzione speciali;
28) Complementi di fisica;
29) Costruzioni in zone sismiche;
30) Sociologia;
31) Economia dello spazio;
32) Topografia;
33) Analisi dei sistemi urbani;
34) Caratteri distributivi degli edifici;
35) Architettura del paesaggio;
36) Analisi dei sistemi di movimento nel territorio;
37) Storia delle teorie architettoniche;
38) Tipologia edilizia;
39) Tecnica del restauro urbano;
40) Architettura del territorio.
Art. 7. - Nel corso di laurea in architettura sono stabilite le seguenti precedenze di esame:
non si può essere ammessi all'esame di "Fisica tecnica e impianti" e di "Statica" se non si sono superati gli esami di "Analisi matematica e geometria analitica"; all'esame di "Scienza delle costruzioni" se non si è superato l'esame di "Statica"; all'esame di "Composizione architettonica" successivo senza aver superato il precedente; all'esame di "Tecnica delle costruzioni" senza aver superato "Scienza delle costruzioni";
gli esami di "Urbanistica" e di "Composizione architettonica" sono mantenuti fissi nell'ordine dei corsi.
Art. 8. - Lo studente deve seguire, oltre ai corsi fondamentali, insegnamenti facoltativi per un totale di sei annualità, scelti tra quelli attivati dall'istituto universitario di architettura o da altre facoltà, in relazione al proprio piano di studi approvato dal consiglio di facoltà e superare i relativi esami.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 69. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-08;1288#art-1