Art. 3
In vigore dal 22 feb 1972
L'intendenza di finanza, riscontrata la regolarità della prescritta documentazione, provvede alla liquidazione della restituzione richiesta e può, a tal fine, raggruppare più domande di restituzione prodotte dal medesimo operatore, relative ad esportazioni effettuate in un periodo di tempo non superiore a mesi sei".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI - GIOLITTI
- FERRARI-AGGRADI - GAVA
- ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 45. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-26;1280#art-3