Art. 3

In vigore dal 22 feb 1972
L'intendenza di finanza, riscontrata la regolarità della prescritta documentazione, provvede alla liquidazione della restituzione richiesta e può, a tal fine, raggruppare più domande di restituzione prodotte dal medesimo operatore, relative ad esportazioni effettuate in un periodo di tempo non superiore a mesi sei". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI - GAVA - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 45. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-26;1280#art-3

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