Art. 2

In vigore dal 22 feb 1972
La domanda deve essere corredata: 1) delle originali bollette doganali di esportazione e, nel caso di spedizioni di merci all'estero in regime di transito comunitario, anche dei documenti di transito; 2) del documento con il quale viene estesa, ed eventualmente integrata, la garanzia prestata per le operazioni di transito comunitario, qualora l'operatore economico abbia usufruito della facoltà prevista dall'art. 5 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, convertito nella legge 1° luglio 1970, n. 415; 3) dei dupli delle fatture emesse, nei confronti degli acquirenti esteri, nel mese o nei mesi cui si riferisce la domanda di restituzione, munite dell'attestazione prevista dal secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192; 4) di uno stato riassuntivo, in duplice esemplare, delle esportazioni effettuate nel mese o nei mesi, cui la domanda di restituzione si riferisce, con l'indicazione degli estremi delle singole bollette doganali di esportazione, nonché, per le merci in transito comunitario, degli estremi dei relativi documenti; dei quantitativi delle merci esportate per ogni qualità e specie; dell'imposta sull'entrata di cui si chiede la restituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-26;1280#art-2

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