Art. 3
In vigore dal 25 feb 1972
Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di filosofia morale II (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma deve, invece, ritenersi assegnato alla cattedra di filosofia morale I (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della stessa facoltà della medesima Università di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1297#art-3