Art. 1
In vigore dal 25 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di 7000 posti di assistente ordinario dei quali 1300 per l'anno accademico 1970-71;
Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle università, delle facoltà e scuole, nonché degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, n. 262 posti di assistente ordinario sul contingente dei posti non vincolati istituiti per l'anno accademico 1970-71, contingente determinato in 1297 unità considerati i tre posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari in applicazione del disposto dell'art. 15 della stessa legge n. 62;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467; 24 luglio 1971, n. 841 e 21 agosto 1971, n. 910, con i quali sono stati assegnati, in applicazione del più volte citato art. 18, secondo comma, n. 96 posti di assistente ordinario per cui risultano tuttora disponibili, sulla riserva stessa 166 posti;
Considerato che il numero dei posti accantonati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta eccedente alla quota minima fissata in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati;
Considerata l'opportunità - tenuto conto dell'eccedenza di cui sopra - di sciogliere dalla riserva 20 posti per far fronte alle ulteriori esigenze manifestatesi in diversi atenei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70 sono stati ripartiti, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, 14 posti di assistente ordinario riservati per concorso agli assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986; 3 dicembre 1970, n. 1201; 24 luglio 1971, n. 826; 4 agosto 1971, n. 993 e 30 ottobre 1971 con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari;
Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, un altro posto non risulta coperto perché il relativo concorso è andato deserto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971, n. 826, con il quale risulta assegnato, fra l'altro, per mero errore materiale un posto di assistente alla cattedra di filosofia morale II (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) anziché alla cattedra di filosofia morale I (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, nel quale, in sede di ripartizione di posti di assistente, risulta omessa l'indicazione della facoltà cui si riferiscono i posti di assistente assegnati alle cattedre di storia e politica monetaria, di storia delle dottrine politiche II e di storia contemporanea dell'Università di Roma;
Ritenuto necessario ovviare alla omissione stessa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario, già attribuito alla cattedra di genetica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, è recuperato dal contingente riservato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1297#art-1