Art. 4

In vigore dal 25 nov 1971
Le nuove marche di concessioni governative per la tassa annuale per le patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, recanti l'anno di validità, che alla fine di ogni anno risulteranno invendute presso i distributori secondari di valori bollati, saranno cambiate con marche dell'anno successivo per lo stesso valore. Tale cambio dovrà essere richiesto entro il 15 gennaio successivo. Non è ammesso il cambio delle marche sfuse staccate dal bordo di riquadro dei fogli. Eventuali controversie, che dovessero sorgere sulla ammissione al cambio delle marche dell'anno precedente, saranno sottoposte al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che decide in via definitiva. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 settembre 1971 SARAGAT PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 9. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-15;892#art-4

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