Art. 3
In vigore dal 25 nov 1971
Le marche di cui al precedente che alla data del 31 dicembre 1971 si troveranno presso i distributori secondari di valori bollati saranno ammesse al cambio fino al 31 gennaio 1972.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-15;892#art-3