Art. 3

In vigore dal 25 nov 1971
Le marche di cui al precedente che alla data del 31 dicembre 1971 si troveranno presso i distributori secondari di valori bollati saranno ammesse al cambio fino al 31 gennaio 1972.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-15;892#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo