Art. 3

In vigore dal 30 gen 1972
Il primo comma dell'art. 89 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è modificato come segue: "La tassa di lotteria sulle lotterie, tombole e pesche di beneficenza locali, è dovuta nella misura del 10% sull'ammontare lordo della somma ricavata dalla vendita dei biglietti e delle cartelle e deve affluire all'apposito capitolo di entrata per i proventi del lotto. Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche il cui importo non superi la somma di L. 100.000". Il secondo ed il terzo comma dello stesso art. 89 sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;1190#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo