Art. 1

In vigore dal 30 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni; Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492; Viste le leggi 4 agosto 1955, n. 722 e 8 marzo 1968, n. 246; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Gli articoli 83, 84, 87 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono modificati come segue: Art. 83, primo comma, "La vendita dei biglietti delle lotterie autorizzate deve essere limitata al territorio della provincia e l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo dei biglietti stessi, non può superare la somma di L. 3.000.000". Art. 84, ultimo comma, "Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non possono superare, nel loro complesso, la somma di L. 500.000". Art. 87, primo comma, "Per le pesche e banchi di beneficenza la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune in cui l'operazione si effettua ed il ricavato di essa non può eccedere la somma di lire 3.000.000".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;1190#art-1

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