Art. 1
In vigore dal 5 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia contemporanea;
Linguistica generale;
Storia della lingua latina;
Filologia dantesca;
Filologia italiana;
Economia politica;
Storia della pedagogia;
Antropologia culturale;
Filosofia morale;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della lingua italiana.
Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Linguistica generale;
Pedagogia speciale;
Pedagogia comparata;
Didattica;
Psicologia scolastica;
Economia politica;
Antropologia culturale;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Filosofia morale;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della filosofia contemporanea.
Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Linguistica generale;
Glottodidattica;
Letteratura ibero-americana;
Storia della pedagogia;
Antropologia culturale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 32. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-05-11;453#art-1