Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 17. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Storia della filosofia contemporanea; Linguistica generale; Storia della lingua latina; Filologia dantesca; Filologia italiana; Economia politica; Storia della pedagogia; Antropologia culturale; Filosofia morale; Storia della filosofia medioevale; Storia della lingua italiana. Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Linguistica generale; Pedagogia speciale; Pedagogia comparata; Didattica; Psicologia scolastica; Economia politica; Antropologia culturale; Filosofia della religione; Filosofia della scienza; Filosofia morale; Storia della filosofia antica; Storia della filosofia medioevale; Storia della filosofia contemporanea. Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Linguistica generale; Glottodidattica; Letteratura ibero-americana; Storia della pedagogia; Antropologia culturale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 maggio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 32. - VALENTINI
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