Art. 3

In vigore dal 24 giu 1971
Le norme di applicazione del presente decreto, da attuare in conformità ai regolamenti comunitari di cui ai precedenti e successive modificazioni e integrazioni, diverse da quelle indicate nell'ultimo comma degli stessi articoli, saranno emanate con appositi decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-16;321#art-3

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