Art. 2

In vigore dal 20 gen 1973
Le amministrazioni e gli organismi abilitati a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, di cui agli del Regolamento delle Comunità europee n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successive norme comunitarie regolamentari e applicative, restano individuati come appresso: a) Ministero delle finanze - per le restituzioni alla esportazione ed alla produzione, per le sovvenzioni all'importazione di alcuni prodotti oggetto della politica agricola comune e per i premi alla denaturazione di prodotti agricoli; b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività e per gli aiuti alimentari; c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari; d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari; Per l'erogazione dei relativi importi si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti ed eventuali successive modificazioni.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-16;321#art-2

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