Art. 3
In vigore dal 20 ago 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 112. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-15;608#art-3