Art. 3

In vigore dal 20 ago 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 112. - CARUSO
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