Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 20 ago 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 112. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-15;608#art-3