Art. 3

In vigore dal 8 ago 1971
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, citato nelle premesse, è rettificato nella sola parte relativa ai posti di assistente ordinario attribuiti alle cattedre di: diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena. I posti stessi debbono, invece, intendersi rispettivamente assegnati alle cattedre di: istituzioni di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli; demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina; patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 38. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-15;467#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo