Art. 3
In vigore dal 8 ago 1971
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, citato nelle premesse, è rettificato nella sola parte relativa ai posti di assistente ordinario attribuiti alle cattedre di: diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.
I posti stessi debbono, invece, intendersi rispettivamente assegnati alle cattedre di:
istituzioni di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli;
demografia della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina;
patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 38. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-15;467#art-3