Art. 2
In vigore dal 8 ago 1971
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è rettificato nella sola parte relativa al posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese (lettore) della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia nel senso che il posto stesso deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di lingua e letteratura francese II (lettore) della stessa facoltà del medesimo ateneo, e nella parte relativa al posto assegnato alla cattedra di geografia applicata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli, nel senso che il posto stesso deve, invece, ritenersi assegnato alla cattedra di geologia applicata della stessa facoltà.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-15;467#art-2