Art. 6

In vigore dal 29 mag 1971
Dopo l'applicazione dei precedenti articoli i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile sono coperti mediante passaggi di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato. I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi. In corrispondenza dei passaggi di cui ai primi due commi del presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito. Ai passaggi per i posti ancora disponibili nelle singole qualifiche dei ruoli della Direzione generale della aviazione civile è ammesso, a domanda da presentare entro il termine fissato dall'amministrazione, il personale militare in servizio presso la predetta direzione generale che abbia svolto le mansioni proprie della corrispondente carriera da data non posteriore al 31 dicembre 1970. A tali fini il personale ufficiale è equiparato a quello della carriera direttiva ed il personale sottufficiale a quello della carriera esecutiva. I passaggi di cui al precedente comma possono effettuarsi nella qualifica corrispondente al grado rivestito, nei limiti delle relative dotazioni organiche, in base al quadro di equiparazione annesso al presente decreto. I graduati e militari di truppa, in servizio continuativo, che siano stati applicati per un anno, anche discontinuo, presso la Direzione generale dell'aviazione civile, possono essere ammessi al concorso per titoli per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I posti non coperti, dopo l'applicazione dei precedenti commi, possono essere conferiti con effetto da data non anteriore al 1 gennaio 1973 secondo l'ordine di graduatoria agli idonei dei concorsi indetti con i decreti ministeriali 3 febbraio 1968, 24 aprile 1968 e 4 ottobre 1969 per la nomina in prova, rispettivamente, nella carriera esecutiva del ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio, nella carriera di concetto del ruolo del personale tecnico e nella carriera direttiva del ruolo del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile. Dopo l'applicazione dei precedenti commi le eventuali vacanze sono coperte mediante pubblici concorsi per le qualifiche iniziali da bandire successivamente alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dello art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;278#art-6

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