Art. 10
In vigore dal 29 mag 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - VIGLIANESI -
RESTIVO - FERRARI-AGGRADI
- PRETI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 20. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;278#art-10