Art. 5
In vigore dal 27 mag 1971
Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento, esclusi quelli indicati nei precedenti , sono conferiti mediante passaggi nella qualifica iniziale di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.
I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.
In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.
I posti eventualmente disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo sono conferiti mediante pubblici concorsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;275#art-5