Art. 3
In vigore dal 27 mag 1971
Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nei ruoli dei coadiutori e degli aiutanti della carriera esecutiva, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, sono conferiti, nel limite di un quinto, ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia aventi titolo al passaggio all'impiego civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
I restanti posti recati in aumento sono conferiti mediante passaggio di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.
I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano nella qualifica iniziale mediante concorso per titoli integrato da colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dei servizi penitenziari, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.
Sono ammessi ai concorsi predetti anche gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in modo lodevole e continuativo, per almeno un anno, mansioni di ufficio presso l'amministrazione centrale o presso gli istituti e servizi di prevenzione e di pena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;275#art-3