Art. 2
In vigore dal 1 set 1971
I seguenti insegnamenti di materie o, gruppi di materie negli istituti tecnici femminili sono assegnati, in base alle norme contenute nell'annuale ordinanza prevista dall' della legge 13 giugno 1969 n. 282, a docenti non di ruolo forniti dei titoli di studio indicati a fianco di ciascuna materia o gruppo di materie:
Igiene, puericultura ed Laurea in medicina e chirurgia; esercitazioni
Igiene e puericultura Laurea in medicina e chirurgia;
Igiene ed esercitazioni Laurea in medicina e chirurgia;
Scienza dell'alimenta- Laurea in scienze biologiche o zione ed esercitazio- in scienze naturali o in me- ni dicina e chirurgia o in scienze delle preparazioni alimentari;
Anatomia e fisiologia Laurea in scienze biologiche o umana in scienze naturali o in me- dicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - MISASI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 113. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-05;604#art-2