Art. 1

In vigore dal 1 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782; Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440; Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972; Vista la legge 28 luglio 1961, n. 827, che reca norme integrative per il sopracitato regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1843, che ha apportato alcune integrazioni alla tabella c) allegata al regolamento 29 aprile 1957, n. 972; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1967, che approva i nuovi orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici femminili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 758, relativo ai raggruppamenti delle materie di insegnamento negli istituti tecnici femminili; Visto il decreto interministeriale 20 settembre 1967, con il quale sono state stabilite le cattedre per le materie o gruppi di materie degli istituti tecnici femminili; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Per l'insegnamento negli istituti tecnici femminili sono valide a tutti gli effetti le classi di esame di abilitazione e le classi, di esami di concorso a cattedre indicate, per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, dall'allegata tabella di corrispondenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-05;604#art-1

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