Art. 3
In vigore dal 21 mar 1971
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1971
SARAGAT
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 259. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-01;24#art-3