Art. 3

In vigore dal 21 mar 1971
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1971 SARAGAT TANASSI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 259. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-01;24#art-3

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