Art. 1

In vigore dal 21 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito, con modificazioni nella legge 16 febbraio 1939, n. 468; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Nel corso dell'anno finanziario 1971 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1301 sottufficiali in congedo e n. 10.702 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
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