Art. 1
In vigore dal 18 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l' del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli oli minerali e carburanti, in relazione allo della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico
È approvato l'annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
Visto,il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 174. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-rd-1