Regolamento›Capo III
Art. 30
Impianti nell'ambito del demanio marittimo e dei porti
In vigore dal 18 mag 1971
Per gli impianti da installare nell'ambito del demanio marittimo, oltre alle norme del presente decreto, si applicano anche le norme del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
L'installazione degli impianti in ambito portuale è subordinata anche al nulla-osta delle autorità portuali.
Per gli impianti che sorgono in prossimità del demanio marittimo, la circostanza che sono venute a mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli viene accertata, ai sensi degli , anche dall'autorità marittima.
Per gli impianti installati nell'ambito del demanio marittimo, quando, in dipendenza delle sopravvenute circostanze di cui agli , deve procedersi alla loro rimozione, il relativo provvedimento viene emesso previa revoca, da parte dell'amministrazione marittima, dell'atto di concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-30