Regolamento›Titolo II
Art. 5
Cassa di contenimento del serbatoio
In vigore dal 18 mag 1971
Il serbatoio dev'essere collocato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
La cassa di contenimento dev'essere costruita in calcestruzzo armato, con intonaco interno in malta cementizia o altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità.
Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:
a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non più di 40 cm. rispetto al livello del terreno circostante;
b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. fra le pareti e il serbatoio;
c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici.
Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-5