RegolamentoTitolo II

Art. 5

Cassa di contenimento del serbatoio

In vigore dal 18 mag 1971
Il serbatoio dev'essere collocato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche. La cassa di contenimento dev'essere costruita in calcestruzzo armato, con intonaco interno in malta cementizia o altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità. Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche: a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non più di 40 cm. rispetto al livello del terreno circostante; b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. fra le pareti e il serbatoio; c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici. Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-5

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