RegolamentoTitolo II

Art. 4

Approvazione e collaudo del serbatoio

In vigore dal 18 mag 1971
Il serbatoio deve essere stato sottoposto, e con esito favorevole, al controllo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e del decreto ministeriale 20 agosto 1933 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1933.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo