Regolamento›Titolo II
Art. 4
Approvazione e collaudo del serbatoio
In vigore dal 18 mag 1971
Il serbatoio deve essere stato sottoposto, e con esito favorevole, al controllo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e del decreto ministeriale 20 agosto 1933 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1933.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-4