RegolamentoCapo V

Art. 14

Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione

In vigore dal 18 mag 1971
Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola dev'essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-14

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