Regolamento›Capo IV
Art. 12
Requisiti degli apparecchi di distribuzione
In vigore dal 18 mag 1971
Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere del tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dello interno.
Devono essere collegati elettricamente, a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-12