Art. 2
In vigore dal 16 mar 1971
Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere disposte fino al 31 dicembre 1971.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-11;37#art-2