Art. 1
In vigore dal 16 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'istituto centrale di statistica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259, 21 dicembre 1961, n. 1499, 13 gennaio 1965, n. 18 e 15 dicembre 1967, n. 1248;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
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L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire:
a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;
b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;
c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione;
d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee ed agli altri organismi internazionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-11;37#art-1