Art. 2

In vigore dal 5 mag 1971
Il secondo e terzo comma dell'art. 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposita dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti. Le intendenze di finanza, all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano la quantità e provvedono ad annullare, sull'apposito stampato "prospetto biglietti annullati" la serie e i numeri dei medesimi biglietti invenduti, accertando poi se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponde all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1443#art-2

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