Art. 1

In vigore dal 5 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722; Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successivamente modificato dai decreti presidenziali del 9 novembre 1952, n. 4468, del 10 maggio 1956, n. 550, del 27 dicembre 1956, n. 1571, del 22 giugno 1960, n. 814; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il terzo comma dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'intendenza di finanza, accompagnati da apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di cui una viene restituita per ricevuta. Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono. Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1443#art-1

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