Sez. VIII
Art. 76
Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e delle arti
In vigore dal 8 gen 1971
In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.
La dotazione complessiva dei singoli ruoli è pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.
La dotazione organica delle singole qualifiche è determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 29.
L'inquadramento nei ruoli è effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-76