Sez. V
Art. 63
Cassieri degli uffici del registro
In vigore dal 8 gen 1971
Il primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell', un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri e riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-63