Sez. V

Art. 62

Capo ufficio cifra e telegrafo

In vigore dal 8 gen 1971
L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo). - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".
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