Art. 2

In vigore dal 30 giu 1971
L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente: "Il comitato esecutivo provvede all'ordinaria gestione dell'ente nei limiti del bilancio preventivo approvato dal consiglio di amministrazione, adottando, altresì tutti quei provvedimenti, attinenti alla ordinaria gestione, che non siano espressamente demandati all'assemblea generale dei soci ed al consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che gli vengano da questo delegati, curandone l'esecuzione entro i limiti della delega; adotta, altresì, i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne al consiglio stesso entro 15 giorni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-22;1466#art-2

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