Art. 1

In vigore dal 30 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione; Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza ai sordomuti; Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: . La disposizione di cui all'art. 23, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è così sostituita: "autorizza la costituzione dei, comitati regionali, di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'ente e delle rappresentanze comunali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-22;1466#art-1

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