Art. 1
In vigore dal 30 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;
Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza ai sordomuti;
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
.
La disposizione di cui all'art. 23, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è così sostituita:
"autorizza la costituzione dei, comitati regionali, di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'ente e delle rappresentanze comunali".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-22;1466#art-1