Art. 2
In vigore dal 9 mar 1971
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 dicembre 1970
SARAGAT
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 183. - GRECO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-17;1324#art-2