Art. 1

In vigore dal 9 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 119, primo e secondo comma, del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1971 contingenti per complessivi n. 1500 sottufficiali e n. 5000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-17;1324#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo