Art. 1
In vigore dal 6 ott 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 32 dello statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visti gli articoli 3 e 5 del decreto presidenziale 1 dicembre 1961, n. 1825;
Visto l'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
Visto l'art. 3, lettere h) ed i) del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche;
Visto l'elenco dei corsi di acque pubbliche esistenti nel territorio della Sicilia, compilato dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del tesoro, con il Ministero dei lavori pubblici con l'amministrazione regionale siciliana;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
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È approvato l'unito elenco dei corsi di acque pubbliche che vengono trasferiti dal demanio dello Stato a quello della Regione autonoma della Sicilia, nei limiti risultanti dai provvedimenti relativi alla iscrizione delle acque stesse nei rispettivi elenchi provinciali, e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano compresi gli alvei e le pertinenze intestati in catasto sia come "acque esenti da estimo" sia come "Demanio pubblico dello Stato" - con tutti gli oneri e pesi inerenti dalla data del presente decreto.
È fatta salva la competenza statale in materia di grandi derivazioni e di grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, a norma dei sopracitati regio decreto n. 1775 e decreto del Presidente della Repubblica n. 878.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-16;1503#art-1