Art. 2

In vigore dal 6 ott 1971
Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla formale consegna dei beni di cui all', mediante appositi verbali da redigersi dagli uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, rispettivamente per i corsi d'acqua compresi nel territorio delle singole province, con l'intervento dei delegati delle intendenze di finanza di dette città e della Regione autonoma della Sicilia. Esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio -, alla giunta regionale e alle intendenze di finanza interessate. Altra copia sarà trattenuta dai predetti uffici del genio civile e dagli uffici tecnici erariali. Successivamente le intendenze di finanza di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, provvederanno a rimettere al Presidente della giunta regionale i documenti relativi ai beni trasferiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1970 SARAGAT PRETI - FERRARI AGGRADI - LAURICELLA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 48. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-16;1503#art-2

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