Art. 2
In vigore dal 29 dic 1970
I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-03;1049#art-2