Art. 3

In vigore dal 29 dic 1970
I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità. A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile. I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente . All'atto della cessazione di una delle attività espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-03;1049#art-3

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