Art. 3

In vigore dal 28 gen 1971
I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1970 SARAGAT TANASSI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 84. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-20;1136#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo